Indennizzo L.210/92

Ecco finalmente la sentenza della Corte Costituzionale che tanto aspettavamo, con la quale l'alta Corte ha dichiarato incostituzionale l'art. 11, commi 13 e 14 del d.l. 78/10 convertito nella legge 122/10. Non possiamo che complimentarci con tutti quei Tribunali fra i quali ricordiamo primo fra tutti quello di Reggio Emilia, di Parma di Tempio Pausania, i quali hanno immediatamente rimesso la questione alla Corte; spiace non poter annoverare fra questi il Tribunale di Taranto, per il quale anzi la questione era manifestamente infondata. Fortunatamente la Corte Costituzionale ha valutato la questione in modo diverso.
 Avv. Luca Maraglino
Pubblichiamo qui la lettera pervenuta dalla Cancelleria della Corte Europea dell'Uomo






con la quale ci comunicano che la questione relativa alla rivalutazione della indennità integrativa speciale, componente dell'indennizzo legge 210/92 sarà decisa nel più breve tempo possibile.


Avv. Luca Maraglino





Termine di decadenza ex art. 3 legge 210/92: per Taranto si decade sempre.
Pubblichiamo la sentenza 8948/2010 l'orientamento dominante della Suprema Corte di Cassazione, ha stabilito il principio secondo il quale il termine di decadenza triennale di cui all'art. 3, comma 1 legge 210/92, cosi come modificato dalla legge 238/97 si applica sempre a prescindere da quando il soggetto richiedente abbia effettuato la trasfusione. Ricordiamo che la Cassazione, con diverse sentenze (anche recentissime) ha invece stabilito che per tutte le trasfusioni effettuate prima della modifica introdotta dalla legge 238/97, il termine che si deve applicare è quello di prescrizione decennale.


Tribunale Parma rimette gli atti alla Corte Costituzionale:
Anche il Tribunale di Parma  in tema di rivalutazione indennizzo legge 210/92 ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale.



domanda danni da vaccino
domanda assegno una tantum
domanda indennizzo
tabelle indennizzo non rivalutato


Cassazione: non si decade mai dal diritto di richiedere l'indennizzo.
La Suprema Corte ha stabilito con la sentenza che pubblichiamo che per le trasfusioni effettuate prima della legge 238/97 (di modifica della legge 210/92) si applica la prescrizione decennale per richiedere l'indennizzo in luogo della decadenza triennale cosi come introdotta dall'art. 3 legge 210/92




La sentenza del Tribunale di Taranto (7360/10) che pubblichiamo è una delle prime che si occupa delle modifiche introdotte alla legge 210/92 con la manovra finanziaria 2011, e, più precisamente, con il d.l. 78/2010 del 31.05.2010, convertito nella legge 122/10.
Con l’art. 11, commi 13 e 14 il legislatore ha inteso fornire interpretazione autentica dell’art. 2, comma 2 della legge 210/92, nel senso che l’indennizzo di cui alla legge 210/92 non vada rivalutato (nella sua parte riguardante l’indennità integrativa speciale) secondo il tasso di inflazione programmata.
Non appare condivisibile quanto stabilito dal Magistrato in quanto il giudicato civile può essere, a parere dello scrivente, travolto solo da sopravvenienze normative, ma non da norme di interpretazione autentica; ciò perché la interpretazione autentica fornisce solo, appunto, una diversa interpretazione di un quadro normativo già esistente.Corte Europea dei Diritti dell'UomoCorte Europea dei diritti dell'Uomo